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Ecobonus 110%: le novità.


Ecco novità per quanto riguarda l'Ecobonus 110%. Tra il Rilancio 34/2020, i nuovi decreti, le linee guida dell'Agenzia delle Entrate, gli interpelli e le leggi di stabilità, proviamo a fare ordine e sintetizzare tutte le novità riguardanti l'articolo 119 sull'Ecobonus al 110%.


Primo punto da segnalare è che gli interventi possono riguardare sia le prime che le seconde


case e si potrà accedere all'incentivo anche in caso di demolizione o ricostruzione dell'immobile.

Sono stati fissati dei massimali di spesa in base all'edificio e posticipate le scadenze. è stato introdotto il limite massimo di unità immobiliare su cui la persona fisica può beneficiare della detrazione.


Il bonus può essere tuo se:

  • fai parte di un condominio;

  • sei una persona fisica, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari.

Una persona fisica può beneficiare della detrazione per gli interventi realizzati su un massimo di due unità immobiliari oltre che sulle parti comuni. Ad esempio, se possiedi quattro case potrai sfruttare l'Ecobonus sulle parti comuni delle tue abitazioni e internamente su due unità.



La detrazione spetta al soggetto che, al momento dell'avvio dei lavori o del sostenimento delle spese, è possessore o detentore dell'immobile interessato. Tra questi: il proprietario, il nudo proprietario o il titolare di diritto reale di godimento (come usufrutto, uso abitazione o superficie), il detentore dell'immobile con contratto di locazione, finanziaria o di comodato, regolarmente registrato e con il consenso ai lavori da parte del proprietario.


Secondo la circolare 8 agosto 2020 n.24/E possono accedere all'incentivo anche:

  • familiari e conviventi del possessore dell'immobile che sostengono la spesa per i lavori effettuati;

  • gli imprenditori e autonomi sulle unità abitative rientranti nella sfera privata;

  • il promissario acquirente con contratto preliminare di vendita stipulato e regolarmente registrato.


Possono ottenere il bonus anche:

  • istituti autonomi, case popolari e gli enti con stesse finalità sociali per gli immobili di proprietà o gestiti dai comuni e ad uso edilizio residenziale pubblico;

  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa;

  • organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato;

  • associazioni e società sportive dilettantistiche per gli interventi sugli spogliatoi.

Novità sulla cessione del credito

Lo sconto in fattura e la cessione del credito, rappresentano una possibilità introdotta a partire da gennaio 2020, con il Decreto Rilancio 34/2020, e resa valida anche per i lavori svolti in tutto il 2021 sulle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia e impiantistica.



La cessione del credito comporta la cessione vera e propria della detrazione fiscale da parte del soggetto contribuente verso un ente terzo, in cambio del rimborso fino ad un importo massimo corrispondente alla somma.

Da ora in poi diventa obbligatorio il visto di conformità sia per la cessione di tutti i bonus edilizi che per l'utilizzo in dichiarazione.


Diverso è lo sconto in fattura che garantisce l'abbattimento dei costi dei lavori direttamente dalla ditta fino ad un importo pari al costo di lavori. Cioè fino all'importo massimo corrispondente al bonus di chi si vuole usufruire.


I soggetti che hanno diritto alle detrazioni comunicano all'Agenzia delle Entrate l'opzione per la cessione del corrispondente credito a soggetti terzi, in base a quanto previsto dai


provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dell'8 agosto 2020, del 12 ottobre 2020 e del 12 novembre 2021.


L'opzione va comunicata esclusivamente in via telematica, a partire dal 15 ottobre 2020 ed entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese.


La comunicazione può essere compilata e inviata utilizzando la procedura web disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate.

L'invio della comunicazione può essere effettuato direttamente dal beneficiario della detrazione oppure incaricando un intermediario abilitato. Per eventuali approfondimenti è possibile consultare l'area tematica Superbonus 110%.



Chi vorrebbe usufruire dello sconto o della cessione entro l'anno per i bonus edilizi ordinari esclusi, deve effettuare il pagamento entro il 31 dicembre 2021. La realizzazione dei lavori e il completamento degli stessi non sono necessari entro fine anno, pertanto effettuando il pagamento prima della realizzazione dell'intervento si rientra nel periodo durante il quale la detrazione è ancora cedibile.


Interventi 110%

Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% dell'intera superficie disperdente dell'edificio.


o1. Ecobonus cappotto 110%

I materiali isolanti devono rispettare i criteri ambientali minimi CAM. Il produttore dovrà fornirti un certificato che attesti che l'azienda ha adottato delle procedure sostenibili per


produrre l'isolante. Devono essere rispettati i requisiti di trasmittenza termina U, espressa in W/mqK, contenuti nell'allegato E del decreto del Mise efficienza energetica o requisiti ecobonus.


o2. Sostituzione dell'impianto di riscaldamento in condominio

Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione esistenti, con impianti centralizzati per il raffrescamento, il riscaldamento o la fornitura di acqua calda sanitaria. Può essere a condensazione, a pompa di calore, compresi gli impianti ibridi o geotermici, abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici o con impianti di micro-cogenerazione o collettori solari.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che è sufficiente la sostituzione del generatore di calore per godere della detrazione al 110%.


Per rientrare in questa casistica è necessario essere in possesso di un appartamento in un


condominio (stabile con almeno due unità intestate a due differenti soggetti).

Bisogna quindi sostituire il vecchio impianto con un nuovo sistema più efficiente.


Le unità non possono ricadere in categorie catastali A1, A8 e A9 e non devono essere obbligatoriamente abitative (uffici, negozi, laboratori, etc..).


La maggioranza condominiale necessaria per procedere con il Superbonus deve rappresentare almeno un terzo del valore dell'edificio. Con il Decreto Agosto è possibile


ottenere con la medesima maggioranza il finanziamento bancario o per esercitare l'opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito.

La detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.


o3. Sostituzione dell'impianto di riscaldamento in proprietà esclusive

Interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il raffreddamento, il riscaldamento o la fornitura di acqua calda. Può essere a condensazione, a pompa di calore, compresi gli impianti ibridi o geotermici, abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici o con impianti di micro-cogenerazione o collettori solari.

A differenza del punto o2 bisogna possedere un intero edificio oppure un appartamento da cui possa accedere all'esterno e aver intenzione di sostituire l'impianto di riscaldamento.



in conclusione, ecco il necessario per ottenere la detrazione

  • depositare in comune la relazione tecnica (art.8, c.1 del Dlgs 192/2005)

  • fornire le asseverazioni di un tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali

  • produrre l'attestato di prestazione energetica APE ante e post intervento con il salto di due classi cotto forma di dichiarazione asseverata

  • dichiarare che le opere realizzate ricadono tra quelle agevolabili

  • verificare le congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi

  • un visto di conformità ad un intermediario abilitato come commercialis


ta, esperto contabile, consulente del lavoro, responsabile del CAF, etc..

  • effettuare i pagamenti mediante bonifico parlante, indicando il numero e la data della fattura, la causale, il codice fiscale del beneficiario e la Partiva IVA del beneficiario del bonifico

  • trasmettere all'ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori i modelli ministeriali compilati e la dichiarazione di congruità delle spese sostenute.



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