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La legittimità senza documentazione "ante 1967" è ok.


La conformità di immobili “ante 1967” è una casistica che si verifica raramente. Sono gli edifici realizzati prima del 1° settembre del 1967 (giorno di entrata in vigore della l. 765/1967).

In tali condizioni, non essendo all’epoca necessario un titolo edilizio, l’immobile può ritenersi legittimo anche in assenza di documentazione tecnica, ma rimane la necessità di dimostrare le reali consistenze della costruzione al momento della sua costruzione o comunque in data antecedente al 1° settembre 1967, poiché anche le modifiche edilizie poste in essere dopo tale data sono da ritenersi soggette a licenza edilizia.


La leggenda degli ante 1967 Nell’edilizia italiana persiste ancora fortemente la dizione, o meglio la leggenda, dell’“ante 1967” per indicare genericamente il fatto che gli interventi edilizi eseguiti prima del 1967 sfuggirebbero alle norme edilizie o, comunque, che prima di tale data potrebbe essere esistito un dispositivo normativo meno rigido riguardo agli abusi edilizi. Come molte leggende, fondamentalmente non rappresenta fatti reali ma possiede comunque una base di verità.


Nel 1967, ed in particolare il 1° settembre, è stata pubblicata la legge n. 765: questa norma, che ha portato diverse innovazioni, ha determinato anche una modifica sostanziale, benché sotto certi aspetti secondaria, alla precedente legge n. 1150/1942: laddove la norma del 1942 indicava che la licenza era necessaria “nei centri abitati” e nelle zone interessate dalla pianificazione comunale, l’intervento del 1967 è andato ad indicare che la licenza diventava indispensabile per ogni intervento edilizio nell’intero territorio di ciascun comune, indipendentemente dalla effettiva pianificazione urbanistica.


Vista la necessità di verificare la conformità della preesistenza, è utile a questo punto comprendere le ricerche che possono essere effettuate per poter estrarre documentazione utile a tal fine. Prima di ogni cosa, occorre cercare di collocare nel tempo la originaria costruzione dell’edificio.

Se l’edificio è posteriore al 1967 la ricerca è limitata esclusivamente al titolo edilizio: non altra documentazione servirà per attestare la legittimità dell’originaria edificazione. Analogo discorso per le eventuali trasformazioni successive all’originaria costruzione: laddove si ha notizia di una modifica avvenuta dopo il 1967, la ricerca dovrà essere mirata direttamente alla licenza edilizia, oppure agli eventuali titoli edilizi che negli anni si sono susseguiti.


Se l’edificio è anteriore al 1967, occorre inizialmente esperire le dovute ricerche per comprendere se il suolo su cui sorge il fabbricato era inizialmente sottoposto all’obbligo di licenza oppure no. Generalmente, se parliamo di edifici antecedenti all’istituzione dello Stato italiano (1861), devono ritenersi legittimi ex se, in quanto provenienti da legislazioni di altri Stati non più riconosciuti, salvo eventuale diversa specifica indicazione normativa. In tal caso, la conformità potrà essere certificata attraverso qualunque altro documento che possa testimoniare le forme e le consistenze del fabbricato in un epoca più remota possibile.


Prima di tale data, il catasto non contemplava la necessità né la possibilità di associare una planimetria alla singola unità immobiliare: antecedentemente infatti, esso riguardava esclusivamente i terreni, e gli edifici venivano rappresentati esclusivamente come sagoma a terra. La possibilità di ricorrere, nel caso specifico, a tali documenti è espressamente prevista, ad oggi, dall’articolo 9-bis, comma 1-bis, del d.P.R. 380/2001, così introdotto dal d.l. 76/2020.

In questi antichi catasti potevano essere presenti informazioni comunque utili: anche se nelle mappe l’edificio era rappresentato solo come sagoma, il disegno doveva rappresentare anche eventuali elementi accessori (stalle, fienili, casette), ma non solo: il brogliardo associato alle mappe doveva indicare ovviamente la proprietà del terreno, ma anche una generica consistenza almeno riguardante il numero dei piani fuori terra e la dimensione in metri quadri.


Questi elementi possono essere in alcuni casi sufficienti a fornire una adeguata dimostrazione della preesistenza.



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